Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.