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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.23.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
20.23.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.