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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.17.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
20.17.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A decorrere dalla data in cui l'IT-Wallet pubblico di cui all'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è reso disponibile ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono integrati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet»;

   b) al comma 6, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) sopprimere il comma 2;

   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

   5-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 le parole: «e nei limiti della dotazione organica vigente» sono soppresse.
   5-ter. All'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Al fine di consentire di svolgere le attività che la legge attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la stessa Agenzia può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio, incluso l'eventuale differenziale tra l'indennità dell'amministrazione di provenienza e quella spettante al personale dell'AgID, sono posti a carico dell'AgID. Tale disposizione si applica anche al personale già collocato in posizione di comando presso l'AgID alla data di entrata in vigore della presente legge.».