Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».