Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il settimo periodo, è inserito il seguente: «È sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.»;
c) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».
3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».