Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.