stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.24.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1752

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
14.24.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «comma 5-quater», primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al capoverso «comma 5-quinquies»:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

    2) il secondo periodo è abrogato;

   c) al capoverso «comma 5-sexies», il primo e il secondo periodo sono abrogati.

  10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.