Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.