Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-septiesdecies è aggiunto il seguente:
«4-octiesdecies. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento di autorizzazione stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. A seguito di tempestiva presentazione dell'istanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, resta valido ed efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle relative determinazioni in merito.».