Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)
1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:
«11-bis.1. Ai fini dell'identificazione dei limiti di competenza di cui al comma 11-bis, si considera il singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.».