Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché e aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.