Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli recati dal PNGLA, nonché di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un sistema di prenotazione unico regionale, ovvero, qualora necessario, per aree intraregionali territorialmente omogenee dal punto di vista demografico nonché del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel territorio di competenza;.