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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.1.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2024  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 3.
(Misure straordinarie e urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero previste nell'Allegato B annesso al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, di seguito denominato «Piano», presso le strutture pubbliche ed entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 50.000 euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata o una struttura sanitaria privata autorizzata con applicazione della tariffa prevista per una prestazione analoga in una struttura sanitaria pubblica.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità per le prestazioni di cui al medesimo comma 1 presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i termini previsti dal Piano, propone all'assistito di effettuare le visite specialistiche o le prestazioni strumentali o in regime di ricovero previste nel citato Allegato B annesso al Piano tramite il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata ovvero, in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di sistemi CUP al fine di inserire le strutture e le prestazioni sanitarie previste dagli accordi di cui al comma 3 nelle agende di prenotazione.
  5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il medesimo termine di cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  6. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, l'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale concernente gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sulla riduzione delle liste di attesa, sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  7. Ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di cui al presente articolo e per consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del medesimo articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025. Tale somma è ripartita tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati sul rispettivo numero di prestazioni in lista di attesa forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3-bis.
(Armonizzazione dei sistemi CUP nell'ambito di bacini territoriali omogenei)

  1. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime e uniformi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e per modalità di accesso differenziati, nell'ambito di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 2 opera un solo CUP unificato avente le caratteristiche individuate dalle linee guida nazionali per il sistema CUP.
  2. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico, del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche nonché private accreditate e autorizzate e, entro i successivi novanta giorni, provvede alla riorganizzazione dei rispettivi CUP.