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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.06.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 1741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2024  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assistenza territoriale)

  1. Al fine di garantire un'efficace e adeguata assistenza territoriale nonché l'attuazione integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, con particolare riguardo alla realizzazione delle case della comunità, dell'assistenza domiciliare, degli ospedali di comunità e della telemedicina, nonché per rispondere alla necessità di una dotazione adeguata di personale sanitario multidisciplinare da impegnare nell'assistenza territoriale, tramite assunzioni di personale a tempo indeterminato, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge è incrementato ulteriormente di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementato, in misura corrispondente, dalle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5.
  3. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse nonché le forme di controllo sull'utilizzo delle risorse assegnate.