Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure a favore del personale operante nei servizi di pronto soccorso)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, all'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di complessivi 200 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 400 milioni di euro annui, di cui 120 milioni di euro per la dirigenza medica e 280 milioni di euro per il personale del comparto sanità».
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunta la seguente:
«d-bis) personale della dirigenza medica e del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso».
3. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata individuano i giorni aggiuntivi di ferie da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza»;
b) all'articolo 11, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata prevedono la possibilità per il personale dei servizi di emergenza-urgenza di età superiore a sessant'anni di essere escluso dall'obbligo di effettuare lavoro notturno».