Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento del personale medico e infermieristico)
1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono disporre il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al relativo corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgere con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medesimi medici specializzandi svolgano le proprie mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni dal 2022 al 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5. Il personale medico che, al 30 aprile 2024, abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2024, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, compresi i servizi del numero di emergenza sanitaria «118», almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell'attestato di idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «8 ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «10 ore settimanali».