Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)
1. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
2. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:
a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;
b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.
3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti princìpi e criteri.
9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.