Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l'adozione del modello Disabled Advanced Medical Assistance – D.A.M.A.)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a implementare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, nelle aziende sanitarie locali e provinciali e in tutte le unità operative e servizi ospedalieri, il modello di accoglienza medica ospedaliera Disabled Advanced Medical Assistance (D.A.M.A.), al fine di migliorare l'accesso e la qualità delle cure sanitarie per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare un approccio personalizzato e integrato nel percorso di diagnosi, trattamento e assistenza, che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, intesa come condizione che include disabilità intellettive di vario grado e disabilità neuromotorie che comportano significative limitazioni funzionali, richiedendo assistenza specializzata continua e integrata nel contesto sanitario;
b) prevedere, al fine di garantire un'assistenza capillare e continuativa, la possibilità di attivare il servizio D.A.M.A. nelle unità operative, ambulatoriali e ospedaliere del territorio nazionale, da effettuarsi tramite l'elaborazione di percorsi dedicati specificamente all'accoglienza e al trattamento di persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria;
c) promuovere la formazione specifica del personale medico e paramedico, nonché degli operatori sanitari coinvolti, per garantire un'adeguata assistenza a questa categoria di pazienti;
d) integrare nel sistema sanitario nazionale modalità di accesso semplificate, evitando attese prolungate e accessi impropri al pronto soccorso;
e) favorire l'uso di tecnologie informatiche per la gestione dei dati clinici e la facilitazione della comunicazione tra le varie unità operative coinvolte.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi si sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora le predette Commissioni esprimano indirizzi e il Governo non intenda uniformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta di almeno un terzo dei componenti anche di una sola Commissione parlamentare competente, è tenuto a illustrarne le ragioni. Decorso il predetto termine di quaranta giorni, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza di pareri.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro un anno dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
4. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
6. Il Ministero della salute provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, al monitoraggio dell'implementazione, dell'efficacia e dei risultati ottenuti dall'applicazione del modello D.A.M.A. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della salute trasmette alle Camere una relazione annuale contenente le risultanze derivanti dalle attività di cui al periodo precedente.