Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno 2024 e sostituire le parole da: è incrementato fino alla fine del periodo con le seguenti: è almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 4.2, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico,;
b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2;
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio economico;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: la differenza con le seguenti: un ammontare non superiore alla differenza;
e) sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le ulteriori risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuate ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.