All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per garantire l'adeguamento e la continuità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura congrua a dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione, al fine dell'erogazione effettiva delle prestazioni di assistenza, prevenzione e cura universale per tutti i cittadini, in particolare per gli anziani e le persone non autosufficienti, in maniera uniforme nel territorio nazionale.