Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di quarantacinque giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89.»;
b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale.».