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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.03.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione della ragionevole durata del processo, al condannato a pena detentiva è sempre concessa una detrazione di quarantacinque giorni dalla pena da espiare per ogni semestre eccedente i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89.»;

   b) all'articolo 69-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la violazione dei termini previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, e provvede alla rideterminazione della pena con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale.».