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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.