Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
p-bis) all'articolo 597, il comma 3 è abrogato;
Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)
1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3, abrogato ai sensi dell'art. 2, lettera p-bis), continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale.