Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.;
Conseguentemente:
- dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse;
n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato;
- dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato.