Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.