Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, secondo comma, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».