Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 116, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «può ottenere» sono inserite le seguenti «,con richiesta motivata,»
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».