Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente:
- alla lettera c), sopprimere il numero 1);
- aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) il comma 1 è sostituto dal seguente:
“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;
2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;
b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto in fine il seguente comma:
“2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti degli amministratori locali”».
- alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».