Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente:
alla lettera c), sopprimere il numero 1);
aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) il comma 1 è sostituto dal seguente:
“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;
2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.”;
b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
“4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”;
c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».