Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge rinvia per la specificazione di elementi tecnici a una disciplina di fonte secondaria, la violazione di quest'ultima si intende come violazione della stessa fonte primaria.