Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:
e-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
e-ter) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».