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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.32.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

   e-bis) dopo l'articolo 414-bis, è inserito il seguente:

«Art. 414-ter.
(Apologia di associazione criminale)

   1. Chiunque pubblicamente fa propaganda, celebra o lode fatti o atti delittuosi commessi da una associazione criminale o di un gruppo avente le caratteristiche e le finalità indicate nell'articolo 416 e 416-bis codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
   2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso durante manifestazioni, trasmissioni pubbliche o attraverso strumenti informatici, telematici o mediante l'utilizzo di social network. Il responsabile della divulgazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000 e con l'obbligo di rettifica anche su due quotidiani a diffusione nazionale.».