Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:
e-bis) dopo l'articolo 414-bis, è inserito il seguente:
«Art. 414-ter.
(Apologia di associazione criminale)
1. Chiunque pubblicamente fa propaganda, celebra o lode fatti o atti delittuosi commessi da una associazione criminale o di un gruppo avente le caratteristiche e le finalità indicate nell'articolo 416 e 416-bis codice penale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso durante manifestazioni, trasmissioni pubbliche o attraverso strumenti informatici, telematici o mediante l'utilizzo di social network. Il responsabile della divulgazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000 e con l'obbligo di rettifica anche su due quotidiani a diffusione nazionale.».