Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:
e-bis) all'articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».