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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

«Art. 323.
(Prevaricazione)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.

Art. 323.1.
(Favoritismo affaristico)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2.
(Sfruttamento privato dell'ufficio)

   1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

  Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite, ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».