Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:
«Art. 323.
(Prevaricazione)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.
Art. 323.1.
(Favoritismo affaristico)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 323.2.
(Sfruttamento privato dell'ufficio)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».
Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite, ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».