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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.2.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1718

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

   b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

   c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

   e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge sono definiti:

   a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

   b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

   c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

   d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-ter.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

   a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

   b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

   c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

   d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

   e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

   f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

   g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

   h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
  3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

  1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
  2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
  3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
  4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

   a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

   b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

   c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

  5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

   a) i minori di anni diciotto;

   b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

   c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

   d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

   g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

   h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

   i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1-quinquies.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

   a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

   b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

   c) oggetto dell'incontro;

   d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-sexies.
(Codice deontologico)

  1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-septies.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

   a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

   b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

   c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

  3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

   a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

   b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

   c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

   d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
  7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-octies.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
  2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
  3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

   a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

   b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

   c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

   d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

  4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
  5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-novies.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
  2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
  3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
  4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
  5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-decies.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

   a) ammonizione;

   b) censura;

   c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   d) cancellazione dal Registro.

  2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la censura;

   b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
  7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-undecies.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Art. 1-duodecies.
(Modifiche al codice penale)

  1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
  2. Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
  3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
  4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

  Conseguentemente:

   sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».