Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
- sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità”»;
- alla lettera c), sopprimere il numero 1).