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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
9.3.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, sostituire le parole da: per la durata di due anni fino a: Le disposizioni del presente comma non si applicano con le seguenti: della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia, non possono essere assunti né assumere incarichi presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché.