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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.2. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2024  [ apri ]
9.2. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-ter, aggiungere il seguente:

  8-quater. Il personale di cui ai commi 8 e 8.1 dell'articolo 17, entrato nel ruolo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, proveniente dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può rientrare, per motivate esigenze operative, nel ruolo dell'amministrazione di originaria provenienza, su richiesta della stessa, con l'assenso dell'interessato e del direttore generale dell'Agenzia. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione alla progressione di carriera, all'avanzamento e allo stato giuridico del personale proveniente dalle citate amministrazioni, si provvede con regolamento da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e senza determinare posizioni sovrannumerarie e riconoscimento di differenziali economici.