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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.6. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
7.6.

  Al comma 1, capoverso m-quater) dopo le parole: promuove e sviluppa aggiungere le seguenti: d'intesa con l'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, è istituita l'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale (ANGIA). L'ANGIA:

   a) promuove l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e provvede altresì a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

   b) è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

   c) è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza e assicura l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) assicura il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

  2-bis. L'ANGIA opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è composta dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
  2-ter. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  2-quater L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
  2-quinquies. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.
  2-sexies. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
  2-septies. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali.
  2-octies. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.
  2-novies. Con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'ANGIA, nonché l'organizzazione e la pianta organica dell'ANGIA.;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza e istituzione dell'Autorità nazionale di garanzia per l'intelligenza artificiale).