stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.21. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/05/2024  [ apri ]
7.21. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di crittografia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

   «m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonché all'organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresì la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali nonché la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con riferimento alle informazioni e alle attività previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonché le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge».