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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.21. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
7.21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è sostituita dalla seguente:

   «m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione di sicurezza di soluzioni crittografiche, nonché alla organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche in un'ottica di rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove, altresì, la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali, nonché la collaborazione internazionale con gli analoghi organismi esteri. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa, che svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato;».

ident. 7.22.