stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.5. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
6.5.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le seguenti: nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.
  2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

   all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-ter, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.