Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
Conseguentemente all'articolo 18, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.