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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.22. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
6.22.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici di interesse pubblico, l'accesso alle banche dati di cui al periodo precedente da parte di addetti tecnici e degli incaricati del trattamento è consentito previo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati sull'utilizzo combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quelli deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.
  3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, si intendono per addetti tecnici gli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati.
  3-quater. L'accesso alle banche dati di interesse pubblico da parte dei soggetti di cui al comma 3-ter è consentito nei soli casi legati a indifferibili interventi relativi a malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che possano determinare la necessità di accesso informatico ai sistemi informatici di cui al comma 3-bis, anche in assenza di due differenti tecnologie di autenticazione o in assenza di autenticazione biometrica per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.
  3-quinquies. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, l'accesso di cui al comma 3-quater è preventivamente riportato in un apposito registro degli accessi, unitamente alle motivazioni che lo hanno determinato e a una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro di cui al precedente comma è detenuto dal soggetto o ente titolare della banca dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo rende disponibile per le autorità richiedenti nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 3-ter.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: cybersicurezza aggiungere le seguenti: e rafforzamento delle modalità di accesso a banche dati di interesse pubblico.