Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia.