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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.16. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
6.16.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di cybersecurity per sviluppare una cultura cyber, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.
  2-ter A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma 2-bis, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.
  2-quater. Per l'attuazione del comma 2-ter il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-quater, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.