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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.15. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
6.15.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.
  2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7», sono inserite le seguenti: «e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali».

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.