Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole delle qualità professionali possedute con le seguenti: di specifiche e comprovate professionalità e competenze nella materia della cybersicurezza. Nel caso in cui all'interno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 non vi siano dipendenti con tali requisiti, l'ente potrà incaricare un dipendente di un'altra Pubblica Ammirazione, previa sua autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o professionisti esterni in possesso dei requisiti richiesti dal presente comma.
Conseguentemente,
al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità da questa indicate.
dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
2-bis. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.