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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.10. nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1717

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2024  [ apri ]
6.10.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il referente per la cybersicurezza, fino alla fine del periodo con le seguenti: , in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione.