Al comma 1, dopo il capoverso «4.1.», inserire il seguente:
4.2. Ferme restando le competenze della Banca d'Italia in materia di sicurezza bancaria, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, assicura i servizi di prevenzione e contrasto ai reati in danno dei sistemi di home banking e dei sistemi di pagamento informatizzati, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.